Art. 2.

      1. La condizione di illuminazione minima nelle gallerie di cui all'articolo 1 si ritiene raggiunta quando un ostacolo risulti chiaramente visibile, a un guidatore sopraggiungente, a una distanza di sicurezza valutata in base alla media delle velocità usuali rilevabili in ciascun tratto di strada.
      2. Gli enti gestori delle gallerie devono, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eseguire le valutazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 e predisporre e approvare i progetti preliminari di intervento per adeguare tutte le gallerie e le relative zone di imbocco alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.